Sei un collaboratore scolastico? Ecco quante aule sei obbligato a pulire per legge

La figura del collaboratore scolastico, spesso conosciuta con il termine tradizionale di “bidello”, svolge un ruolo essenziale all’interno del sistema scolastico italiano. Tra le sue principali responsabilità vi è la pulizia dei locali scolastici, compresi gli spazi comuni e le aule. Questa attività non è lasciata al caso o alla discrezione degli istituti, ma è regolamentata da specifiche norme contrattuali e leggi nazionali.

Obblighi normativi e quadro contrattuale

I compiti del collaboratore scolastico trovano fondamento nell’Allegato A del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024. Questo documento stabilisce che il personale è addetto ai servizi generali della scuola, tra cui spicca la pulizia dei locali, degli arredi e delle pertinenze dell’istituto. La normativa prevede che tali compiti siano svolti “a titolo esemplificativo”, quindi la pulizia delle aule è certamente compresa fra le mansioni che il collaboratore è tenuto a svolgere ogni giorno lavorativo.

Le attività di pulizia devono essere svolte in base al Piano delle Attività ATA, redatto dal direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e formalmente adottato dal dirigente scolastico. Questo piano individua, per ogni collaboratore, le aree e le specifiche mansioni, distribuendo così in maniera equilibrata il carico di lavoro tra i vari membri del personale. L’attuazione del piano avviene in base alle necessità organizzative, alla dimensione dell’istituto e al numero totale degli addetti ATA presenti nella scuola.

Numero di aule da pulire: esiste un limite legale?

Una delle domande più frequenti tra i collaboratori scolastici riguarda il numero massimo di aule che ognuno è tenuto a pulire nell’arco della giornata. Ad oggi, va chiarito che non esiste una norma nazionale che stabilisca con precisione il numero di aule che spettano individualmente a ciascun collaboratore scolastico. L’assegnazione delle aree di competenza viene effettuata dal dirigente, che tiene conto:

  • del numero totale delle aule e degli spazi comuni;
  • delle superfici da pulire (aule, corridoi, laboratori, bagni, mensa);
  • del numero complessivo di personale ATA disponibile nella scuola;
  • di eventuali particolari esigenze di servizio legate alla presenza di alunni con disabilità, di aree esterne o di ambienti particolarmente affollati;
  • delle indicazioni organizzative derivanti dalle circolari interne, dal regolamento di istituto e dal piano annuale delle attività.

La legge e il contratto collettivo, dunque, stabiliscono il diritto/dovere alla pulizia delle aule, ma non fissano una soglia numerica uniforme per tutte le scuole. È la dirigenza che, responsabilmente, distribuisce il lavoro secondo criteri di equità, salute e sicurezza sul lavoro, accertandosi che il carico sia sostenibile e non pregiudichi la qualità del servizio.

Doveri legali e conseguenze del rifiuto

La pulizia delle aule è parte integrante e obbligatoria delle mansioni del collaboratore scolastico. Il rifiuto ingiustificato di adempiere a questo compito può essere oggetto di provvedimenti disciplinari, che, nei casi più gravi o reiterati, possono anche portare al licenziamento per scarso rendimento come sancito dalla giurisprudenza e dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Tra le motivazioni di rilievo disciplinare troviamo:

  • rifiuto arbitrario di pulire le aule assegnate;
  • assenteismo non giustificato dai locali attribuiti;
  • atteggiamenti non collaborativi con docenti, altri collaboratori, dirigente scolastico.

Il collaboratore può chiedere una revisione della propria assegnazione solo in presenza di motivazioni oggettive e documentate (ad esempio certificati medici che attestino l’impossibilità di svolgere determinate mansioni pesanti), ma non può rifiutare in via generale il compito di pulire le aule o altri spazi della scuola.

Specificità della pulizia: igienizzazione, sanificazione e disposizioni recenti

Va distinta la pulizia ordinaria svolta dai collaboratori scolastici, dalla sanificazione straordinaria che resta prerogativa esclusiva di ditte specializzate. Il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e sindacati specifica che i collaboratori devono garantire la “igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature attraverso uso di semplice materiale detergente”, escludendo esplicitamente gli interventi di sanificazione che prevedono prodotti chimici o dispositivi professionali.

Priorità di pulizia e organizzazione pratica

La suddivisione degli ambienti viene generalmente impostata in relazione all’importanza e alla frequenza d’uso degli spazi:

  • Le aule didattiche sono sempre considerate prioritarie, dato il continuo utilizzo quotidiano da parte delle classi.
  • I bagni devono essere puliti più volte al giorno, specie ove frequentati da un alto numero di studenti.
  • I corridoi e gli spazi comuni, come ingressi e scale, vengono di norma affidati a rotazione ai collaboratori secondo turnazioni settimanali.
  • I laboratori, la mensa e/o le aule docenti vengono programmati in base al calendario stabilito dal piano ATA.

Alcuni istituti possono disporre di aule speciali, laboratori o palestre; in questo caso la pulizia viene assegnata tenendo conto delle specificità di utilizzo e dei rischi connessi all’attività che vi si svolge.

Ruolo nella sicurezza e qualità del servizio scolastico

La corretta igienizzazione degli ambienti scolastici contribuisce attivamente alla tutela della salute pubblica ed è fondamentale nella gestione della sicurezza a scuola (approfondimento collaboratore scolastico). L’operato del collaboratore scolastico, infatti, impatta direttamente sulla prevenzione delle infezioni, sulla diffusione di allergeni e sulla qualità dell’aria che alunni e docenti respirano. La manutenzione costante degli ambienti e il corretto ricambio d’aria sono oggi considerati elementi irrinunciabili per una scuola moderna ed efficiente.

Nelle periodiche riunioni del personale ATA, vengono affrontati temi come:

  • la programmazione delle pulizie approfondite durante periodi di influenza stagionale;
  • l’organizzazione delle pulizie straordinarie nelle pause tra i quadrimestri o in occasione di open day ed esami di Stato;
  • l’introduzione di nuove tecniche o prodotti eco-compatibili;
  • le procedure operative riguardanti emergenze e sicurezza (igienizzazione).

Queste attività vengono registrate su appositi moduli e relazionate annualmente alla dirigenza, che le utilizza anche per valutare l’adeguatezza dell’organico a disposizione e per motivare eventuali richieste di nuove assunzioni in caso di sottodimensionamento.

In conclusione, anche se la pulizia delle aule è un obbligo sancito per legge e da contratto, il numero preciso di aule dipende sempre dall’organizzazione interna della scuola. Il rispetto della normativa tutela sia il lavoratore – che non può essere sovraccaricato arbitrariamente – sia l’istituzione, che garantisce ambienti salubri e accoglienti per tutta la comunità scolastica.

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