La figura del collaboratore scolastico, spesso conosciuta con il termine tradizionale di “bidello”, svolge un ruolo essenziale all’interno del sistema scolastico italiano. Tra le sue principali responsabilità vi è la pulizia dei locali scolastici, compresi gli spazi comuni e le aule. Questa attività non è lasciata al caso o alla discrezione degli istituti, ma è regolamentata da specifiche norme contrattuali e leggi nazionali.
Obblighi normativi e quadro contrattuale
I compiti del collaboratore scolastico trovano fondamento nell’Allegato A del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024. Questo documento stabilisce che il personale è addetto ai servizi generali della scuola, tra cui spicca la pulizia dei locali, degli arredi e delle pertinenze dell’istituto. La normativa prevede che tali compiti siano svolti “a titolo esemplificativo”, quindi la pulizia delle aule è certamente compresa fra le mansioni che il collaboratore è tenuto a svolgere ogni giorno lavorativo.
Le attività di pulizia devono essere svolte in base al Piano delle Attività ATA, redatto dal direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e formalmente adottato dal dirigente scolastico. Questo piano individua, per ogni collaboratore, le aree e le specifiche mansioni, distribuendo così in maniera equilibrata il carico di lavoro tra i vari membri del personale. L’attuazione del piano avviene in base alle necessità organizzative, alla dimensione dell’istituto e al numero totale degli addetti ATA presenti nella scuola.
Numero di aule da pulire: esiste un limite legale?
Una delle domande più frequenti tra i collaboratori scolastici riguarda il numero massimo di aule che ognuno è tenuto a pulire nell’arco della giornata. Ad oggi, va chiarito che non esiste una norma nazionale che stabilisca con precisione il numero di aule che spettano individualmente a ciascun collaboratore scolastico. L’assegnazione delle aree di competenza viene effettuata dal dirigente, che tiene conto:
- del numero totale delle aule e degli spazi comuni;
- delle superfici da pulire (aule, corridoi, laboratori, bagni, mensa);
- del numero complessivo di personale ATA disponibile nella scuola;
- di eventuali particolari esigenze di servizio legate alla presenza di alunni con disabilità, di aree esterne o di ambienti particolarmente affollati;
- delle indicazioni organizzative derivanti dalle circolari interne, dal regolamento di istituto e dal piano annuale delle attività.
La legge e il contratto collettivo, dunque, stabiliscono il diritto/dovere alla pulizia delle aule, ma non fissano una soglia numerica uniforme per tutte le scuole. È la dirigenza che, responsabilmente, distribuisce il lavoro secondo criteri di equità, salute e sicurezza sul lavoro, accertandosi che il carico sia sostenibile e non pregiudichi la qualità del servizio.
Doveri legali e conseguenze del rifiuto
La pulizia delle aule è parte integrante e obbligatoria delle mansioni del collaboratore scolastico. Il rifiuto ingiustificato di adempiere a questo compito può essere oggetto di provvedimenti disciplinari, che, nei casi più gravi o reiterati, possono anche portare al licenziamento per scarso rendimento come sancito dalla giurisprudenza e dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione.
Tra le motivazioni di rilievo disciplinare troviamo:
- rifiuto arbitrario di pulire le aule assegnate;
- assenteismo non giustificato dai locali attribuiti;
- atteggiamenti non collaborativi con docenti, altri collaboratori, dirigente scolastico.
Il collaboratore può chiedere una revisione della propria assegnazione solo in presenza di motivazioni oggettive e documentate (ad esempio certificati medici che attestino l’impossibilità di svolgere determinate mansioni pesanti), ma non può rifiutare in via generale il compito di pulire le aule o altri spazi della scuola.
Specificità della pulizia: igienizzazione, sanificazione e disposizioni recenti
Va distinta la pulizia ordinaria svolta dai collaboratori scolastici, dalla sanificazione straordinaria che resta prerogativa esclusiva di ditte specializzate. Il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e sindacati specifica che i collaboratori devono garantire la “igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature attraverso uso di semplice materiale detergente”, escludendo esplicitamente gli interventi di sanificazione che prevedono prodotti chimici o dispositivi professionali.
Priorità di pulizia e organizzazione pratica
La suddivisione degli ambienti viene generalmente impostata in relazione all’importanza e alla frequenza d’uso degli spazi:
- Le aule didattiche sono sempre considerate prioritarie, dato il continuo utilizzo quotidiano da parte delle classi.
- I bagni devono essere puliti più volte al giorno, specie ove frequentati da un alto numero di studenti.
- I corridoi e gli spazi comuni, come ingressi e scale, vengono di norma affidati a rotazione ai collaboratori secondo turnazioni settimanali.
- I laboratori, la mensa e/o le aule docenti vengono programmati in base al calendario stabilito dal piano ATA.
Alcuni istituti possono disporre di aule speciali, laboratori o palestre; in questo caso la pulizia viene assegnata tenendo conto delle specificità di utilizzo e dei rischi connessi all’attività che vi si svolge.
Ruolo nella sicurezza e qualità del servizio scolastico
La corretta igienizzazione degli ambienti scolastici contribuisce attivamente alla tutela della salute pubblica ed è fondamentale nella gestione della sicurezza a scuola (approfondimento collaboratore scolastico). L’operato del collaboratore scolastico, infatti, impatta direttamente sulla prevenzione delle infezioni, sulla diffusione di allergeni e sulla qualità dell’aria che alunni e docenti respirano. La manutenzione costante degli ambienti e il corretto ricambio d’aria sono oggi considerati elementi irrinunciabili per una scuola moderna ed efficiente.
Nelle periodiche riunioni del personale ATA, vengono affrontati temi come:
- la programmazione delle pulizie approfondite durante periodi di influenza stagionale;
- l’organizzazione delle pulizie straordinarie nelle pause tra i quadrimestri o in occasione di open day ed esami di Stato;
- l’introduzione di nuove tecniche o prodotti eco-compatibili;
- le procedure operative riguardanti emergenze e sicurezza (igienizzazione).
Queste attività vengono registrate su appositi moduli e relazionate annualmente alla dirigenza, che le utilizza anche per valutare l’adeguatezza dell’organico a disposizione e per motivare eventuali richieste di nuove assunzioni in caso di sottodimensionamento.
In conclusione, anche se la pulizia delle aule è un obbligo sancito per legge e da contratto, il numero preciso di aule dipende sempre dall’organizzazione interna della scuola. Il rispetto della normativa tutela sia il lavoratore – che non può essere sovraccaricato arbitrariamente – sia l’istituzione, che garantisce ambienti salubri e accoglienti per tutta la comunità scolastica.